IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la direttiva (UE) 2017/1132  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di  diritto
societario (codificazione); 
  Vista la direttiva (UE) 2019/2121  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 novembre  2019,  che  modifica  la  direttiva  (UE)
2017/1132 per quanto riguarda le  trasformazioni,  le  fusioni  e  le
scissioni transfrontaliere; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/23 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di  risanamento
e risoluzione delle  controparti  centrali  e  recante  modifica  dei
regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012,  (UE)  n.  600/2014,
(UE) n. 806/2014 e  (UE)  2015/2365  e  delle  direttive  2002/47/CE,
2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  108,  recante
attuazione  della  direttiva  2005/56/CE,   relativa   alle   fusioni
transfrontaliere delle societa' di capitali; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 23 febbraio 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  della  giustizia,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze, delle  imprese  e  del
made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Definizioni comuni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «societa' di capitali»: 
      1) le societa' disciplinate dai capi V, VI e VII del titolo V e
del capo I titolo VI del libro  V  del  codice  civile,  la  societa'
europea e la societa' cooperativa europea; 
      2) le societa' di cui  all'allegato  II  della  direttiva  (UE)
2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017; 
      3) per le operazioni  di  cui  al  capo  III,  qualsiasi  altra
societa' di uno Stato membro che ha personalita' giuridica, e' dotata
di capitale sociale, risponde solo con il  proprio  patrimonio  delle
obbligazioni sociali ed e' soggetta,  in  virtu'  della  legislazione
nazionale  ad  essa  applicabile,  alle  disposizioni  dettate  dalla
sezione 2 del capo II del titolo I e dalla sezione 1 del capo III del
titolo I della direttiva 2017/1132/CE per  proteggere  gli  interessi
dei soci e dei terzi; 
    b) «societa' diverse dalle societa'  di  capitali»:  le  societa'
disciplinate dai capi II, III e IV del  titolo  V  del  libro  V  del
codice civile iscritte  nel  registro  delle  imprese  e  ogni  altra
societa' regolata dalla legge di uno  Stato  appartenente  all'Unione
europea che non e' compresa nell'allegato  II  della  direttiva  (UE)
2017/1132 e non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a), numero
3); 
    c) «societa' italiana»: societa' regolata dalla legge italiana; 
    d) «societa' di altro  Stato  membro»:  societa'  regolata  dalla
legge di uno Stato appartenente all'Unione europea anche  non  avente
la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di  attivita'
principale nel territorio dell'Unione europea; 
    e)  «enti  non  societari»:  qualunque  ente,   di   natura   non
societaria, regolato dalla legge italiana o di uno Stato appartenente
all'Unione europea, che esercita un'attivita' di impresa, ha la sede,
l'amministrazione centrale o il centro di  attivita'  principale  nel
territorio dell'Unione europea ed e' iscritto in  un  registro  delle
imprese; 
    f) «operazione transfrontaliera»: una trasformazione,  fusione  o
scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una  o  piu'
societa' regolate dalla legge italiana e almeno una societa' regolata
dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea; 
    g) «operazione internazionale»:  una  trasformazione,  fusione  o
scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una  o  piu'
societa' regolate dalla legge italiana e almeno una societa' regolata
dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea; 
    h) «registro delle imprese»: il registro previsto dalla legge  29
dicembre 1993, n. 580, e ogni altro registro  centrale  istituito  ai
sensi dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132; 
    i) «BRIS», il sistema  di  interconnessione  dei  registri  delle
imprese di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132; 
    l)  «rappresentanti  dei  lavoratori»:   i   rappresentanti   dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  e),  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 188; 
    m) «organo di rappresentanza»:  l'organo  di  rappresentanza  dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  f),  del  decreto
legislativo n. 188 del 2005 
    n) «delegazione speciale di negoziazione»: la delegazione di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo  n.  188
del 2005; 
    o)  «coinvolgimento  dei  lavoratori»:  la   procedura   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo  n.  188
del 2005; 
    p) «informazione»: l'informazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo n. 188 del 2005; 
    q) «consultazione»: la consultazione di cui all'articolo 2, comma
1, lettera l), del decreto legislativo n. 188 del 2005; 
    r) «partecipazione»: la partecipazione  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 188 del 2005; 
    s)  «beneficio  pubblico»:  qualsiasi  intervento   di   sostegno
pubblico  per  lo  sviluppo  delle  attivita'  produttive,   comunque
denominato, a carico della  finanza  pubblica  o  di  fondi  europei,
attribuito in una delle forme previste dall'articolo  7  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  e  oggetto   di   iscrizione
obbligatoria nel registro aiuti di Stato o in altro registro previsto
dalla legge; 
    t) «beneficio  pubblico  localizzato»:  qualsiasi  intervento  di
sostegno pubblico destinato  a  un  investimento  produttivo  in  uno
specifico  ambito  del  territorio  dello  Stato  o  relativo  a  uno
stabilimento, sede, filiale, ufficio o  reparto  autonomo,  sito  nel
territorio dello Stato,  che  si  trova  nella  disponibilita'  della
societa'  italiana  partecipante  alla  trasformazione,   fusione   o
scissione,  che  ne  ha  beneficiato,  o  di  societa'  controllante,
controllata o collegata alla partecipante ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76  della  Costituzione
          della Repubblica italiana: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87   della   Costituzione,   quinto   comma,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  31  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - I capi V, VI e VII del titolo V  (Delle  societa')  e
          del  libro  V  (Del  lavoro)  del  codice  civile   recano,
          rispettivamente:  «Delle  societa'  per   azioni»,   «Della
          societa' in accomandita  per  azioni»,  «Della  societa'  a
          responsabilita' limitata». 
              - Il capo I titolo IV del libro  V  del  codice  civile
          reca: «Delle imprese cooperative». 
              - La direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  14  giugno  2017  relativa  ad  alcuni
          aspetti di diritto societario, e' pubblicata nella G.U.U.E.
          30 giugno 2017, n. L 169. 
              -  La  legge  29  dicembre  1993,   n.   580,   recante
          «Riordinamento  delle  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura», e'  pubblicata  nella  G.U.  11
          gennaio 1994, n. 7, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo  19  agosto  2005,  n.  188  (Attuazione  della
          direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della societa'
          europea  per  quanto   riguarda   il   coinvolgimento   dei
          lavoratori): 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) "SE", una  societa'  costituita  conformemente  al
          regolamento; 
                b) "societa' partecipanti", le societa'  partecipanti
          direttamente alla costituzione di una SE; 
                c) "affiliata"  di  una  societa',  un'impresa  sulla
          quale la societa' esercita un'influenza dominante ai  sensi
          dell'art. 3, commi da 2 a  7,  del  decreto  legislativo  2
          aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata; 
                d) "affiliata o dipendenza interessata",  l'affiliata
          o la  dipendenza  di  una  societa'  partecipante,  che  e'
          destinata a divenire affiliata  o  dipendenza  della  SE  a
          decorrere dalla creazione di questa ultima; 
                e) "rappresentanti dei lavoratori", i  rappresentanti
          dei lavoratori ai sensi della legge, nonche' degli  accordi
          interconfederali 20 dicembre  1993  e  27  luglio  1994,  e
          successive modifiche, o dei contratti collettivi  nazionali
          di riferimento qualora i predetti accordi  interconfederali
          non trovino applicazione; 
                f)   "organo   di   rappresentanza"    l'organo    di
          rappresentanza  dei  lavoratori  costituito  mediante   gli
          accordi di cui all'art. 4 o conformemente alle disposizioni
          dell'allegato,   onde   attuare   l'informazione    e    la
          consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate
          e dipendenze situate nella Comunita'  e,  ove  applicabile,
          esercitare i diritti di partecipazione  relativamente  alla
          SE; 
                g)  "delegazione  speciale   di   negoziazione",   la
          delegazione  istituita   conformemente   all'art.   3   per
          negoziare   con   l'organo   competente   delle    societa'
          partecipanti le modalita' del coinvolgimento dei lavoratori
          nella SE; 
                h)   "coinvolgimento   dei   lavoratori",   qualsiasi
          meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e
          la partecipazione, mediante il quale i  rappresentanti  dei
          lavoratori possono esercitare un'influenza sulle  decisioni
          che devono essere adottate nell'ambito della societa'; 
                i)  "informazione",  l'informazione  dell'organo   di
          rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei
          lavoratori, da parte dell'organo competente della  SE,  sui
          problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi  affiliata
          o dipendenza della  medesima  situata  in  un  altro  Stato
          membro, o su questioni  che  esorbitano  dai  poteri  degli
          organi decisionali di un unico  Stato  membro,  con  tempi,
          modalita' e contenuti che consentano ai rappresentanti  dei
          lavoratori di procedere  ad  una  valutazione  approfondita
          dell'eventuale  impatto  e,  se  del  caso,  di   preparare
          consultazioni con l'organo competente della SE; 
                l) "consultazione", l'apertura di un dialogo e  d'uno
          scambio di opinioni  tra  l'organo  di  rappresentanza  dei
          lavoratori  ovvero  i  rappresentanti  dei   lavoratori   e
          l'organo  competente  della  SE,  con  tempi,  modalita'  e
          contenuti che consentano ai rappresentanti dei  lavoratori,
          sulla  base  delle  informazioni  da  essi   ricevute,   di
          esprimere - circa le misure previste dall'organo competente
          - un parere  di  cui  si  puo'  tener  conto  nel  processo
          decisionale all'interno della SE; 
                m)  "partecipazione"   l'influenza   dell'organo   di
          rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei
          lavoratori nelle attivita' di una societa' mediante: 
                  1) il diritto di eleggere o  designare  alcuni  dei
          membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione  della
          societa', o 
                  2) il diritto di raccomandare  la  designazione  di
          alcuni o di tutti i membri dell'organo di  vigilanza  o  di
          amministrazione della societa' ovvero di opporvisi.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  (Disposizioni  per  la
          razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno  pubblico
          alle imprese, a norma dell'art. 4,  comma  4,  lettera  c),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 7 (Procedure di  erogazione).  -  1.  I  benefici
          determinati dagli interventi sono attribuiti in  una  delle
          seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i
          criteri  e  le   procedure   previsti   dall'art.   1   del
          decreto-legge 23  giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  8   agosto   1995,   n.   341,
          concessione di  garanzia,  contributo  in  conto  capitale,
          contributo in conto interessi, finanziamento agevolato. 
              2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4,
          nel  caso  di  erogazione  del  beneficio  sotto  forma  di
          contributo in conto capitale esso e' posto  a  disposizione
          dell'impresa beneficiaria, presso una  banca  appositamente
          convenzionata, in piu' quote annuali,  stabilite  per  ogni
          regime di aiuto  da  ciascun  soggetto  competente,  tenuto
          conto della durata del programma. Le  erogazioni  a  favore
          dell'impresa  beneficiaria  sono  effettuate  dal  soggetto
          responsabile per un importo pari allo stato di  avanzamento
          contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni  possono  essere
          erogate   anche   a   titolo   di   anticipazione,   previa
          presentazione di apposita fideiussione bancaria  o  polizza
          assicurativa d'importo pari almeno alla somma  da  erogare.
          Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore
          al dieci per cento  delle  agevolazioni  concesse,  che  e'
          erogato   successivamente    alla    presentazione    della
          documentazione  finale  di  spesa  da  parte   dell'impresa
          beneficiaria  e  all'effettuazione  dei  controlli  di  cui
          all'art. 9. 
              3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, puo'  essere
          fatto valere, con le modalita' e  i  criteri  di  cui  alla
          legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini dell'IVA,  dell'IRPEG
          e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              4. Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto
          beneficiario, con le modalita' stabilite  dal  decreto  del
          Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n.  90,  in  una  o
          piu' soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo
          alla ricezione dello stesso, per il  pagamento,  presso  il
          concessionario del servizio  della  riscossione  competente
          per territorio, delle imposte  che  affluiscono  sul  conto
          fiscale di  cui  alla  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,
          intestato allo stesso soggetto  beneficiario,  ivi  incluse
          quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta. Il  bonus
          fiscale e' rilasciato dal soggetto  competente  in  duplice
          esemplare; in occasione del primo versamento delle  imposte
          sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria  consegna
          al concessionario uno dei due esemplari. 
              5. L'erogazione del finanziamento  agevolato  segue  le
          modalita', in quanto compatibili, previste al comma  2  per
          il  contributo  in   conto   capitale,   fatta   salva   la
          maggiorazione relativa agli interessi di  cui  al  medesimo
          comma.  L'agevolazione  derivante   da   un   finanziamento
          agevolato  e'  pari  alla  differenza  tra  gli   interessi
          calcolati al tasso di interesse di riferimento, di  cui  al
          comma  2  dell'art.   2,   e   quelli   effettivamente   da
          corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del  calcolo
          dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata  al
          valore   attuale    al    momento    dell'erogazione    del
          finanziamento. Ciascun  soggetto  competente  determina  le
          modalita' di rimborso del finanziamento, che in  ogni  caso
          non possono prevedere una durata superiore a quindici anni,
          ivi  compreso   l'eventuale   utilizzo   del   periodo   di
          preammortamento di durata pari a  quella  di  realizzazione
          del programma. 
              6. Il contributo in  conto  interessi  e'  concesso  in
          relazione  a  un  finanziamento   accordato   da   soggetti
          autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria; esso  e'
          pari alla quota parte degli interessi, calcolati  al  tasso
          di riferimento previsto dal comma 2 dell'art.  2,  posta  a
          carico  dell'Amministrazione.  Ai  soli  fini  del  calcolo
          dell'agevolazione, tale parte di interessi e'  scontata  al
          valore     attuale     al      momento      dell'erogazione
          dell'agevolazione. L'erogazione del contributo  avviene  in
          piu' quote, sulla base delle rate  di  ammortamento  pagate
          dall'impresa beneficiaria,  esclusivamente  all'impresa,  a
          meno  che  la  legge  consenta,   per   le   modalita'   di
          funzionamento del meccanismo finanziario,  la  possibilita'
          di una erogazione  diretta  all'impresa.  Ciascun  soggetto
          competente   puo',    tenuto    conto    della    tipologia
          dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in
          conto interessi in contributo in conto capitale,  scontando
          al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio
          derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e
          le altre condizioni economiche alle quali  e'  perfezionato
          il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti. 
              7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti  e'
          calcolato secondo quanto disposto dall'art. 15 della  legge
          7  agosto  1997,  n.  266.  Le  eventuali  differenze  sono
          scontate al valore  attuale  al  tasso  di  riferimento  in
          vigore al momento della concessione dell'intervento. 
              8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini
          di cui all'art. 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal
          comma 2, ultimo periodo, del presente articolo. 
              9. Presso ciascuna amministrazione  statale  competente
          e'  istituito  un  apposito  Fondo   per   gli   interventi
          agevolativi alle imprese, al quale affluiscono  le  risorse
          finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi  di
          competenza  della  medesima  Amministrazione,  amministrato
          secondo le normative vigenti per tali interventi.». 
              - Si riporta l'art. 2359 del codice civile: 
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - . Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.».